Statuto

PROEMIO

I Gruppi di Preghiera,sorti per l’intuizione di Padre Pio da Pietrelcina in vista dei bisognosi spirituali della nostra epoca,intendono cooperare alla realizzazione di Gesù,che ha ripetutamente insistito sulla necessità della preghiera e ce ne ha indicato il modo.Essi intendono agire in obbedienza ai ripetuti inviti in tal senso lanciati dai Sommi Pontefici e dalla Gerarchia,secondo la tradizione mirabile espressa dai Concili Ecumenici,e specialmente dal Concilio Vaticano II.

I Gruppi si propongono di seguire i principi generali della spiritualità francescana di Padre Pio:

A – Adesione piena e incondizionata alla dottrina della Chiesa Cattolica,guidata dal Papa e dai Vescovi.

B – Obbedienza al Papa e ai Vescovi,di cui è portavoce all’interno del Gruppo il Sacerdote Direttore Spirituale nominato dal Vescovo.

C - Preghiera con la Chiesa,per la Chiesa e nella Chiesa,con la partecipazione attiva della vita liturgica e sacramentale vissuta come vertice dell’intima comunione con Dio.

D – Riparazione mediante la partecipazione alle sofferenze di Cristo ,secondo l’insegnamento di San Paolo.

E – Carità fattiva ed operosa a sollievo dei sofferenti e dei bisognosi come attuazione pratica della carità verso Dio.

SEDE

Art. 1 – È costituita l’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI GRUPPI DI PREGHIERA, la cui attività è ordinata con le norme del presente Statuto e che ha il suo Centro spirituale e la sua. Sede nella Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza” – Opera di Padre Pio da Pietrelcina – in San Giovanni Rotondo (Foggia).
L’Associazione Internazionale dei Gruppi di Preghiera è sottoposta alla vigilanza della Santa Sede.

I GRUPPI DI PREGHIERA
Art. 2 – I Gruppi di Preghiera sono costituiti da fedeli che intendono mettere in pratica l’invito di Gesù Cristo alla preghiera, riaffermato dai Sommi Pontefici; vengono eretti in una Chiesa o in un oratorio dall’Ordinario del luogo o, almeno, da lui approvati, ed ivi si riuniscono periodicamente sotto la guida del Direttore Spirituale per pregare e per trarre altri alla preghiera in comunione con la Gerarchia Ecclesiastica e secondo gli orientamenti spirituali indicati da Padre Pio da Pietrelcina.
Gli aderenti ai Gruppi cureranno la loro formazione spirituale partecipando alle riunioni dedicate all’approfondimento della dottrina cattolica, ed esplicheranno l’apostolato promuovendo iniziative particolari di evangelizzazione, in piena adesione ed attuazione dell’azione pastorale della Chiesa particolare e locale.

Art. 3 – Possono essere membri dei Gruppi di Preghiera tanto i laici quanto i Sacerdoti e Religiosi. Il loro nome deve essere iscritto dal Direttore spirituale del Gruppo in un apposito registro.

DIREZIONE GENERALE.

Art. 4 – L’Associazione Internazionale dei Gruppi di Preghiera è presieduta dal Direttore Generale che è il Presidente “pro tempore” della Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di Padre Pio da Pietrelcina”, nominato dal Cardinale Segretario di Stato a norma dello Statuto della Fondazione, e ha i diritti e i doveri specificati nel presente Statuto.
Qualora il Presidente “pro tempore” della Fondazione non fosse un Sacerdote, la carica del Direttore Generale dei Gruppi di Preghiera sarà disgiunta e affidata a un Sacerdote nominato dal Cardinale Segretario di Stato.

Art. 5 – La Direzione Generale è formata dal Direttore Generale e da uno o due ViceDirettori Generali con il Segretario Generale.
Il Direttore Generale nomina liberamente il Segretario Generale e designa i Vice-Direttori con il parere favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Generale, tra i quali è compreso di diritto il Padre Guardiano “pro tempore” del Convento dei Frati Cappuccini “Santa Maria delle Grazie” di San Giovanni Rotondo. Gli altri Consiglieri sono designati dalla Direzione Generale che li sceglie tra i membri dei Gruppi più numerosi delle varie nazioni e continenti, come i Vice-Direttori, restano in carica per cinque anni, ma possono essere riconfermati per il quinquennio successivo Il voto del Consiglio è solamente consultivo, deve essere però richiesto dal Direttore Generale riguardo all’attuazione delle iniziative più importanti da compiersi dai Gruppi di Preghiera. Il Consiglio Generale si riunisce una volta all’anno e inoltre quando il Direttore Generale lo ritenga opportuno.
Il Direttore Generale vigilerà sul normale funzionamento dei Gruppi di Preghiera, curando in particolare l’adesione convinta di tutti alla dottrina ed alle direttive della Chiesa, richiamando coloro che manifestanomenti contrari alla comunione ecclesiale e, nei casi più gravi, proponendo al Vescovo competente per territorio lo scioglimento del Gruppo che sia venuto meno agli impegni della comunione ecclesiale. Il Direttore Generale, secondo la necessità, può conferire incarichi particolari di carattere regionale o nazionale.
Per il conferimento dei medesimi e per eventuali revoche, egli procederà d’accordo con le Autorità Ecclesiastiche competenti.
La durata degli incarichi suddetti è indicata nel biglietto di nomina. Il Direttore Generale presenterà alla Santa Sede, ogni fine anno, una relazione delle attività svolte dalla Associazione con gli opportuni rilievi.

DIPLOMA DI AGGREGAZIONE DEI GRUPPI

Art. 6 – Ai singoli Gruppi che hanno i requisiti di un sufficiente numero di membri e di funzionalità, il Direttore Generale, dopo aver ottenuto l’approvazione del rispettivo Ordinario Diocesano, rilascia un diploma di aggregazione all’Associazione Internazionale dei Gruppi di Preghiera.
Sarà cura dei Gruppi di Preghiera mantenere rapporti con la Direzione Generale mediante relazioni periodiche e durante eventuali pellegrinaggi e visite a San Giovanni Rotondo.

RAPPORTI CON IL VESCOVO DIOCESANO

Art. 7 – I Gruppi di Preghiera sono soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario Diocesano secondo le norme del Diritto Canonico.
I membri dei Gruppi di Preghi era in piena comunione con il proprio Vescovo seguiranno le direttive pastorali nazionali e diocesane e in piena lealtà con la propria organizzazione seguiranno le istruzioni emanate dalla Direzione Generale nell’intento di conservare la necessaria coesione comunitaria.

DIRETTIVO DEL GRUPPO

Art. 8 – Il Capo Gruppo, il Direttore Spirituale, il Vice Capo Gruppo e il Segretario, costituiscono il Direttivo di ciascun Gruppo.
Il Direttivo dispone ed organizza le iniziative del Gruppo.
Qualora le circostanze lo consiglino, il Gruppo potrà organizzare iniziative per ragazzi, giovani ecc.

IL CAPO GRUPPO

Art. 9 – Ogni Gruppo di Preghiera è presieduto da un Capo Gruppo eletto a maggioranza assoluta dai membri riuniti in assemblea pienana, alla presenza di un Sacerdote delegato dal Vescovo.
Se nel primo scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta, si avrà come eletto legittimamente colui che nel secondo scrutinio ottiene la maggioranza anche solo relativa.
Egli deve essere confermato dal Vescovo e dal Direttore Generale e resta in carica per cinque anni, ma può essere rieletto al massimo per tre quinquenni consecutivi.

VICE CAPO GRUPPO

:Art. 10 – Il Capo Gruppo sarà coadiuvato da uno o due Vice Capo Gruppo, eletti a maggioranza assoluta dall’assemblea plenaria dei membri. Se ai primo scrutinio non si ottiene la maggioranza assoluta dei voti potrà bastare la maggioranza relativa. Essi resteranno in carica cinque anni e potranno essere rieletti per il quinquennio successivo.
Venendo a mancare il Capo Gruppo durante il quinquennio per qualsiasi motivo, il Vice Capo Gruppo più anziano di età assumerà la direzione nel Gruppo e provvederà à riunire l’Assemblea per l’elezione del Capo Gruppo a norma dell’art. 9, entro 30 giorni.

SEGRETARIO

Art. 11 – Il Capo Gruppo nominerà un Segretario che resterà in carica cinque anni e potrà essere riconfermato.
E compito del Segretario tenere un registro dei membri del Gruppo, redigere i verbali delle decisioni adottate dal Direttivo e coadiuvare il Capo Gruppo in tutti gli atti richiesti per il buon funzionamento del Gruppo stesso.

IL DIRETTORE SPIRITUALE

Art. 12 – Ogni Gruppo di Preghiera ha un Direttore Spirituale, che è il Sacerdote nominato dall’Ordinario Diocesano.
Egli cura la formazione e l’istruzione religiosa degli aderenti, mediante istruzioni appropriate, ritiri o corsi di esercizi spirituali e altre iniziative.
Normalmente i riti liturgici e le funzioni sacre promosse dal Gruppo saranno presiedute dal Direttore Spirituale, d’accordo con il Parroco o Rettore di Chiesa.

COORDINAMENTO DEI DGRUPPI DI PREGHIERA

Art. 13 – Quando in Diocesi sono presenti più Gruppi di Preghiera, il Vescovo può nominare un Sacerdote per il coordinamento delle attività dei vari Gruppi, per l’inserimento degli stessi nella pastorale diocesana e per i fini di apostolato indicati dal Vescovo.
Il Coordinatore diocesano, nominato dal Vescovo, può farsi coadiuvare da un Consiglio diocesano costituito da cinque o sette Consiglieri. Questi sono nominati dal Vescovo su designazione del Coordinatore diocesano e scelti tra i Direttori Spirituali e Capi dei Gruppi di Preghiera presenti in Diocesi.
Il Sacerdote coordinatore diocesano dei Gruppi di Preghiera terrà i contatti con il Centro Internazionale e riceverà la stampa predisposta dal Centro per tutti i Gruppi di Preghiera di Padre Pio.
Per il coordinamento nazionale e regionale, il Centro Internazionale potrà designare un Sacerdote coordinatore che sarà presentato alla Conferenza Episcopale Nazionale o Regionale per la necessaria approvazione.

ATTIVITÀ DEI GRUPPI DI PREGHIERA

Art 14 – Ogni Gruppo terrà normalmente un incontro mensile, nel quale sarà celebrata la Santa Messa,con opportuna omelia, preceduta o seguita da altre preghiere, in particolar modo dalla liturgia delle ore e dal S. Rosario.
Potranno essere promossi anche corsi di esercizi spirituali, ritiri, giornate di spiritualità e altre opere di pietà secondo l’opportunità e in conformità alle direttive déll’Autorità Ecclesiastica competente.

Art 15 – Sono raccomandate ai Gruppi di Preghiera le seguenti intenzioni generali: la Chiesa, il Papa, i Vescovi, le Vocazioni Ecclesiastiche e Religiose, la santificazione del Clero, il fervore della vita cristiana, la conversione dei peccatori e degli atei, gli ammalati, specialmente gli incurabili, gli anziani e altre intenzioni per i bisogni contingenti della Chiesa e della Società.

Art. 16 – Gli aderenti ai Gruppi si dedicheranno alla preghiera di riparazione, e, seguendo l’insegnamento dell’apostolo Paolo, offriranno le loro sofferenze partecipando alla passione di Cristo Redentore del mondo.
Affinché le preghiere siano più accette a Dio, i membri dei Gruppi di Preghiera compiranno opere di penitenza e di riparazione e cercheranno di essere di esempio nell’accettazione della sofferenza e dei sacrifici inerenti al proprio stato e alla pratica sincera della vita cristiana. Si dedicheranno in particolare alle opere di carità, specialmente verso gli ammalati, gli anziani e gli emarginati.

Art. 17 – Non sono previste quote obbligatoriè di associazione per gli aderenti ai Gruppi di Preghiera. Qualora i Gruppi desiderino contribuire alle spese di organizzazione ed aiutare la Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”, essi potranno inviare alla medesima offerte, e fare raccolte a tal fine con la licenza dei rispettivi Ordinari Diocesani e, dove esso è prescritto, anche col permesso dell’Autorità civile competente.

CONVEGNI

Art. 18 – Saranno tenuti, senza obbligo di periodicità fissa, convegni locali, regionali, ed internazionali dei Gruppi di Preghiera, ottenuto il previo consenso del Generale e preavvisato l’Ordinario nel cui territorio si terrà il Convegno.
Il Direttore Generale darà le opportune istruzioni se si tratta di città importanti o di Convegni regionali, nazionali e internazionali.

ORGANO UFFICIALE

Art. 19 – La Rivista “La Casa Sollievo della Sofferenza” con l’eventuale supplemento per i Gruppi di Preghiera, è l’organo ufficiale e unico dei Gruppi di Preghiera.

REGOLAMENTO INTERNO

Art. 20 – Ciascun Gruppo potrà adottare un regolamento interno nel quale saranno specificate le modalità utili per la vita del Gruppo in conformità con il presente Statuto.
Tale Regolamento dovrà essere approvato dall’Assemblea plenaria dei membri del Gruppo e ne sarà inviata una copia al Direttore Generale. I Regolamenti in uso dovranno essere adattati al presente Statuto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Con l’entrata in vigore del presente Statuto cessa di aver valore qualsiasi Statuto ora esistente, salvo il prescritto dell’art. 14.

Art. 22 – Ogni modifica al presente Statuto, proposta dal Direttore Generale, sentito il Consiglio Generale, avrà efficacia soltanto quando sia approvata dalla Santa Sede.

Città del Vaticano, 3 maggio 1986

Statuto approvato con lettera del Cardinale
Segretario di Stato Agostino Casaro!i del
3 maggio 1986 n. 160.977/A.

Entrato in vigore il 4 maggio 1986.

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